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Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima", con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa · Legge 26 febbraio 1958, n. 348
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima", con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonche' esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955
- Aggiornato al
- 19 aprile 1958
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 56
- Art. 1ALLEGATO Convenzione per la costituzione di "Eurofima" (Societa' europea per il…
- Art. 2a) Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni…
- Art. 3a) Allorche' i contratti stipulati fra la Societa' e le Amministrazioni ferroviarie per…
- Art. 4a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni…
- Art. 5a) Se in virtu' di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli…
- Art. 6a) Le decisioni della Societa' riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono…
- Art. 7a) In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i…
- Art. 8I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari…
- Art. 9I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti…
- Art. 10Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di disposizioni legali nel Paese…
- Art. 11a) A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese…
- Art. 12La presente Convenzione e' stipulata per la durata della Societa'.
- Art. 13a) Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Amministrazione…
- Art. 14Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte della presente…
- Art. 15a) La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che il Governo svizzero…
- Art. 16a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di…
- Art. 17Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di preavviso di ritiro, il…
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