Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981 · Legge 12 luglio 1984, n. 347
- Aggiornato al
- 21 luglio 1984
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il…
- Art. 2Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche…
- Art. 3Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso…
- Art. 4Ciascuno dei due Governi avra' facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle…
- Art. 5La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il Governo di…
- Art. 6Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la…
- Art. 7Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra…
- Art. 8Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete…
- Art. 9La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
