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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Societa' italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco
Testo in vigore dal 9 marzo 1928 al 16 dicembre 2009
