CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AUSTRIA * * * * * * * * * * * Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Austria; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei loro rispettivi Paesi; Considerando che e' importante assicurare la esatta percentuale dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e la societa'; Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per: 1. "Legislazione doganale", le disposizioni legali e regolamentari applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative:

  • a)all'importazione ed all'esportazione, alla circolazione ed al deposito delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento;
  • b)alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
  • c)al controllo di ogni misura di proibizione e di restrizione all'importazione, all'esportazione ed al transito; 2. " Amministrazione doganale ", l'Amministrazione doganale, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, ed il Ministero Federale delle Finanze e le Autorita' doganali da esso dipendenti, per la Repubblica di Austria; 3. " Infrazione doganale ", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; 4. " Diritti e tasse all'importazione o all'esportazione ", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'Amministrazione doganale all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione della importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e tasse all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti organi delle Comunita' Europee.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art1 · fonte del testo

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