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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990 · Legge 5 ottobre 1991, n. 341
- Aggiornato al
- 31 ottobre 1991
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5o Esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire…
- Art. 6Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle Parti…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati…
- Art. 9di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie insorte tra una…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal…
- Art. 12di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 14e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di…
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