di voto 1. Fatte salve le disposizioni del par agrafo 2 seguente, ciascuna Parte alla Convenzione dispone di un voto. 2. Le Organizzazioni d'integrazione politica o economica dispongono, in conformita' con il paragrafo 3 dell'articolo 22 ed il paragrafo 2 dell'articolo 23, per esercitare il loro diritto di voto nei settori che dipendono dalla loro giurisdizione, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o ai Protocolli pertinenti. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art24 · fonte del testo

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