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[1]IL CONSIGLIO ESECUTIVO

[2]Articolo XIII

[3]1. Il Consiglio esecutivo si compone di dieci Stati membri, eletti per quattro anni. 2. Il Consiglio esecutivo e' rinnovabile per meta' ogni due anni. 3. Il Congresso elegge gli Stati che dovranno far parte del Consiglio esecutivo nella proporzione di quattro Stati europei e di sei americani, procurando di assicurare, per quanto possibile, un'equa distribuzione geografica. 4. Gli Stati membri del Consiglio esecutivo saranno rieleggibili. 5. Gli Stati eletti nomineranno i loro rappresentanti nel Consiglio. 6. Il Consiglio, ogni due anni, eleggera' fra i suoi membri, a turno, un presidente il cui voto sara' decisivo in caso di parita' di voti. 7. Il Segretario generale dell'Unione esercita le funzioni di Segretario generale del Consiglio.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxiii · fonte del testo

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