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[1]Articolo II

[2]I fini dell'Unione Latina sono:

  • a)promuovere la massima cooperazione intellettuale fra gli Stati aderenti a rafforzare i vincoli spirituali e morali che li uniscono;
  • b)promuovere e diffondere i valori del comune patrimonio culturale;
  • c)conseguire una migliore conoscenza reciproca di caratteri, delle istituzioni e delle necessita' specifiche di ogni popolo latino;
  • d)porre i valori morali e spirituali della latinita' al servizio delle relazioni internazionali per ottenere una piu' grande comprensione e cooperazione fra le nazioni ed una maggiore prosperita' dei popoli.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artii · fonte del testo

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