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[1]Fermo restando lo stanziamento di 5 milioni di lire di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, il concorso dello Stato e' ragguagliato al 25 per cento della spesa che sara' incontrata dall'ente costruttore per l'acquisto delle aree e per la costruzione di alloggi popolari nella citta' di Bolzano, anche per le costruzioni che siano gia' state autorizzate o eseguite a seguito del sopracitato R. decreto-legge.
[2]Art. 2.
[3]Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo precedente resteranno proprieta' dell'ente costruttore, il quale li concedera' in locazione secondo le norme della legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), salvo la facolta' ad esso ente consentita dal Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, di vendere o cedere in locazione con patto di futura vendita gli alloggi in qualunque tempo costruiti.
[4]Art. 3.
[5]I prelievi dal fondo dell'uno e mezzo per cento costituito ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, per la manutenzione occorrente nell'alloggio di ogni singolo assegnatario, verranno effettuati direttamente dalle cooperative sotto la solidale responsabilita' dei rispettivi amministratori, senza che occorra il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ne' l'autorizzazione da parte della Cassa depositi e prestiti.
[6]Art. 4.
[7]Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
[8]Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 3 aprile 1930 - Anno VIII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Di Crollalanza - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
