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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988 · Legge 18 agosto 1993, n. 339
- Aggiornato al
- 31 agosto 1993
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA…
- Art. 2Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano mutualmente assistenza, nelle…
- Art. 3Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa…
- Art. 4Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci suscettibili di…
- Art. 5'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta…
- Art. 6Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni documento…
- Art. 7Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente o su richiesta, sotto…
- Art. 8Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano i nuovi mezzi o metodi di frode…
- Art. 9richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale…
- Art. 10richiesta scritta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dello Stato…
- Art. 11agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle…
- Art. 12, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale…
- Art. 13richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dell'altro Stato autorizza i…
- Art. 14) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente…
- Art. 15Amministrazioni doganali dei due Stati adottano disposizioni affinche' gli agenti dei…
- Art. 16l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta…
- Art. 17l'Amministrazione doganale di uno Stato presenti una richiesta di assistenza alla quale…
- Art. 18'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le…
- Art. 19Articoli 19 Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni…
- Art. 20campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale dei…
- Art. 21creata una commissione doganale mista italo-marocchina, composta dai Direttori Generali…
- Art. 22presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato…
- Art. 23divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente…
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