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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1204, recante modificazioni alle norme per l'attivita' della battaglia del grano, con la seguente modificazione:
[9]Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis:
[10]«Il Comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, e' soppresso e le sue funzioni vengono deferite al Comitato provinciale dell'agricoltura istituito ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[12]Data a Roma, addi' 29 marzo 1943-XXI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - PARESCHI - TERUZZI - ACERBO
[15]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 14 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
