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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 · Legge 18 agosto 1993, n. 334
- Aggiornato al
- 31 agosto 1993
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA PROMOZIONE E…
- Art. 2e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5ed Esproprio 1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che…
- Art. 6e Rimpatrio di Capitali, Profitti, Retribuzioni e Risarcimenti 1. Ognuna delle Parti…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua istituzione, abbia concesso una garanzia…
- Art. 8delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia relativa…
- Art. 9di Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 10di Disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 11effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo Il presente Accordo si…
- Art. 12in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica con la…
- Art. 13e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di…
Altre partizioni dell’atto
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