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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990 · Legge 18 agosto 1993, n. 333
- Aggiornato al
- 31 agosto 1993
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO…
- Art. 2E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorrano…
- Art. 5O ESPROPRIO 1) (1) Gli investimenti ai quali si riferisce il presente Accordo non saranno…
- Art. 6DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI 1. Ciascuna della Parti Contraenti garantira'…
- Art. 7Qualora una Parte Contraente o una sua istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' DEI TRASFERIMENTI I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza…
- Art. 9DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che sorga…
- Art. 10DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che possa sorgere…
- Art. 11TRA I GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente…
- Art. 12DI DISPOSIZIONI VARIE 1. Qualora una qualsiasi questione venga regolata sia dal presente…
- Art. 13IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti…
- Art. 14E SCADENZA 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni dalla data di…
Altre partizioni dell’atto
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