[1]In applicazione dell'articolo 5, l'Agenzia puo' eseguire le seguenti attivita':

[2]a. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto i) o punto iii): osservazione visiva, prelievo di campioni ambientali, utilizzazione di apparecchi di rilevamento e di misurazione delle radiazioni; applicazione di sigilli e di altri dispositivi per l'individuazione o l'indicazione di manomissioni indicati in accordi sussidiari ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio dei governatori (in appresso definito "Consiglio") a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunita' e lo Stato interessato; b. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto ii): osservazione visiva; inventario di materie nucleari; misurazioni e prelievi di campioni non distruttivi; utilizzazione di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame delle registrazioni delle quantita', della provenienza e dei trasferimenti delle materie; prelievo di campioni ambientali ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunita' e lo Stato interessato; c. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo b.: osservazione visiva: prelievo di campioni ambientali; utilizzazione di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame di dati riguardanti la produzione o spedizioni rilevanti ai fini delle salvaguardie ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato; d. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c.: prelievo di campioni ambientali e, qualora i risultati non fossero sufficienti per risolvere la questione o l'incongruenza riguardante la localizzazione specificata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c., ricorso in tali localita' all'osservazione visiva, ad apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni conformemente a quanto concordato con lo Stato interessato e, nel caso siano presenti materie nucleari, con le Comunita' e l'Agenzia, ad altre misure obiettive.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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