Nell'ambito dell'articolo 74, l'Agenzia dovra' essere messa in condizioni di:

  • a)sorvegliare che nei punti-chiave di misurazione per la contabilita' bilancio materie i campioni siano prelevati secondo procedure che diano come risultato campioni rappresentativi, sorvegliare il trattamento e l'analisi dei campioni e ottenere duplicati di tali campioni;
  • b)sorvegliare che le misure delle materie nucleari nei punti-chiave di misurazione per la contabilita' bilancio materie siano rappresentative e sorvegliare la taratura degli strumenti e dell'attrezzatura impiegata;
  • c)prendere con la Comunita' e, nella misura indispensabile, con lo Stato interessato, disposizioni affinche', se necessario:
  • i)siano eseguite misure complementari e prelevati ulteriori campioni ad uso dell'Agenzia;
  • ii)siano analizzati i campioni tarati di analisi dell'Agenzia;
  • iii)siano usati nella taratura degli strumenti e della restante attrezzatura idonei campioni tarati assoluti;
  • iv)siano eseguite altre tarature;
  • d)usare la propria attrezzatura per le misure indipendenti e la sorveglianza e, qualora cio' sia convenuto e specificato negli Accordi Sussidiari, predisporre l'installazione di tali attrezzature;
  • e)applicare i propri sigilli e altri dispositivi di identificazione e di rivelazione di manomissione ai contenimenti, qualora cio' sia consentito e specificato negli Accordi Sussidiari;
  • f)prendere con la Comunita' o lo Stato interessato disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati ad uso dell'Agenzia.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art75 · fonte del testo

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