a. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, se del caso, comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragafo a., punti i), iii), iv), v), vi), lettera a), vii) e x) e all'articolo 2, paragrafo b., punto i) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. b. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, comunicano all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, un aggiornamento delle informazioni menzionate al paragrafo a. di cui sopra con riferimento al precedente anno solare. Nel caso in cui non sia intervenuto alcun mutamento rispetto alle informazioni precedentemente fornite, ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, devono farne espressa menzione. c. La Comunita' comunica all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto vi), lettere b) e c) con riferimento al precedente anno solare. d. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia su base trimestrale le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto xi), lettera a). Tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dallo scadere di ogni trimestre. e. La Comunita' e ciascuno Stato comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto viii) 180 giorni prima dell'esecuzione di qualsiasi ulteriore trattamento ed, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni sui cambiamenti di localizzazione intervenuti nel precedente anno solare. f. Ciascuno Stato e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo i tempi e la frequenza della comunicazione delle informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ii). g. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) entro sessanta giorni dalla data in cui l'Agenzia ne fa richiesta.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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