[1]Surroga

[2]Nel caso in cui una delle Parti Contraenti oppure un loro Ente avesse fornito una garanzia rispetto ai rischi non commerciali per l'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e che avesse altresi' affettuato dei pagamenti a detto investitore in base alla citata garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla Parte Contraente citata in primo luogo. Tale cessione dovra' essere sottoposta a preventivo consenso scritto dalla prima Parte Contraente.

[3]In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente oppure al suo Ente in virtu' di detta cessione, si applicheranno le disposizioni di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art7 · fonte del testo

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