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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 28 settembre 1933, numero 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, con le seguenti modificazioni:
[8]E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 5.
[9]Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
[10]«Il vettore puo' a quest'effetto fare esaminare il contenuto dei bagagli e disporre il sequestro o anche la distruzione delle cose pericolose o nocive».
[11]E' soppresso il n. 3 dell'art. 24.
[12]Il n. 12 dello stesso art. 24 e sostituito dal seguente:
[13]«Il prezzo delle cose, se il trasporto, e' fatto contro assegno, ed eventualmente l'ammontare delle spese».
[14]L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
[15]«Il vettore e' responsabile del danno risultante dalla interruzione del viaggio o da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o cose».
[16]Nel secondo comma dell'art. 46 e' inserita fra le parole: «non possono agire» e «contro il vettore» la parola «che».
[17]Il capoverso dell'art. 47 e' sostituito dal seguente:
[18]«Nel caso di trasporti combinati, il destinatario ha diritto di ottenere la consegna delle cose trasportate contro presentazione del documento relativo all'ultimo trasporto».
[19]Nell'art. 50 alla parola «capo» e' sostituita la parola «decreto».
[20]Nell'art. 51 e' soppressa la parola, «internazionali».
[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[22]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
[23]VITTORIO EMANUELE.
[24]Mussolini - Jung - Di Crollalanza - De Francisci - De Bono.
[25]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
