in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 gennaio 1991 ovvero ad ogni data ulteriore se, a questa data, tre governi che totalizzano almeno l'85% delle esportazioni nette indi- cate all'Annesso A al presente Accordo e 20 governi che totalizzano almeno il 65% delle importazioni nette indicate all'Annesso B del presente Accordo hanno firmato il presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 a) dell'articolo 37, oppure hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o di adesione. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 gennaio 1991 oppure ad ogni data ulteriore se, a questa data, tre governi che totalizzano almeno l'85% delle esportazioni nette indi- cate all'Annesso A del presente Accordo e 20 governi che totalizzano almeno 65% delle importazioni nette indicate all'Annesso B del presente Accordo hanno firmato il presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 a) dell'articolo 37, oppure hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure hanno notificato al depositario, in virtu' dell'articolo 39, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte il 1 gennaio 1991, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato il presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 a) dell'articolo 37 o che avranno depositate il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che gli avranno notificato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi tra di loro il prima possibile, ed a decidere di mettere il presente Accordo in vigore tra di loro, a titolo provvisorio o definitivo, totalmente o parzialmente. Mentre il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in virtu' del presente paragrafo, i governi che avranno deciso di metterlo in vigore tra di loro a titolo provvisorio, in totalita' o in parte, saranno membri a titolo provvisorio. Questi governi potranno riunirsi per riesaminare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a tiolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio oppure se cessera' di essere in vigore. 4. Se un Governo deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione ovvero di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore per tale governo alla data di questo deposito. 5. Il Direttore esecutivo convochera' la prima sessione del Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art40 · fonte del testo

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