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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 · Legge 30 marzo 1956, n. 324
- Aggiornato al
- 7 maggio 1956
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1ALLEGATO Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario concluso tra la…
- Art. 2Il Governo della Repubblica Argentina facilitera' entro i limiti delle facolta' che…
- Art. 3La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera', in conformita' alle…
- Art. 4Il Governo della Repubblica italiana facilitera', entro i limiti delle facolta' che…
- Art. 5Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del…
- Art. 6Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B…
- Art. 7I contingenti previsti nelle liste A e B del presente Accordo avranno valore per un…
- Art. 8I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una Commissione mista…
- Art. 9Ambedue i Governi procederanno alla designazione di una Commissione mista che avra' il…
- Art. 10Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la…
- Art. 11Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'art. 10 saranno effettuati per il credito o il…
- Art. 12Il conto aperto in virtu' di quanto stabilito al primo capoverso dell'art. 11 potra'…
- Art. 13Il saldo totale che presenti il "Conto generale dollari C.A.I." al quale si riferisce…
- Art. 14Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni…
- Art. 15L'Ufficio italiano dei Cambi telegrafera' giornalmente al Banco Central de la Republica…
- Art. 16Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari…
- Art. 17Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra…
- Art. 18I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti…
- Art. 19L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le…
- Art. 20Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei…
- Art. 21Le Alte Parti Contraenti esamineranno nuovamente le disposizioni del presente Accordo, al…
- Art. 22Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di…
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