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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 829 parole tolte, 20 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: A decorrere dal 1° luglio 1928, passano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data stessa, le scuole e gli istituti d'insegnamento dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, qui appresso indicati:

tolto: a) istituti industriali; scuole minerarie; scuole di tirocinio; scuole di avviamento; laboratori scuola; scuole femminili professionali;

tolto: b) istituti superiori di scienze economiche e commerciali; istituti commerciali; scuole commerciali;

tolto: c) istituti superiori agrari; istituti superiori di medicina veterinaria; scuole agrarie medie; scuole consorziali pratiche d'agricoltura.

tolto: Art. 2.

tolto: Dal 1° luglio 1928, competono al Ministro per la pubblica istruzione tutte le facolta' spettanti in virtu' delle disposizioni vigenti o di convenzioni al Ministero dell'economia nazionale circa le scuole e gli istituti di cui al precedente articolo, nonche' la vigilanza sulle scuole e sugli istituti di insegnamento non governativi gia' sottoposti a quella del Ministero dell'economia nazionale.

tolto: Qualora nelle scuole o negli istituti predetti siano da conferire incarichi o nomine a personale dipendente dal Ministero dell'economia nazionale, a tali nomine o incarichi si procedera' di concerto tra il Ministro per l'economia nazionale e quello per la pubblica istruzione.

tolto: Art. 3.

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: Tutti i fondi compresi sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorche' in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale stanziati per le scuole e gli istituti di cui all'art. 1 saranno trasportati, anche se non costituiscano separati capitoli di spesa, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

tolto: Quanto costituisce, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, il patrimonio immobiliare delle scuole e degli istituti predetti, e quanto e' ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio delle scuole e degli istituti medesimi.

tolto: Art. 4.

tolto: Restano alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale le istituzioni sperimentali, le stazioni ed i laboratori autonomi, anche se annessi a scuole di cui all'art. 1.

tolto: Art. 5.

tolto: Presso il Ministero della pubblica istruzione e' istituita, a decorrere dal 1° luglio 1928, la Direzione generale per l'insegnamento tecnico, ed e' a tal uopo aggiunto un posto di direttore generale (gruppo A, grado 4°) alla tabella organica del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, approvata con il R. decreto 7 giugno 1926, n. 944.

tolto: Art. 6.

tolto: Per il primo funzionamento dei servizi inerenti all'Amministrazione delle scuole e degli istituti di cui all'art. 1 e', di concerto tra i Ministri per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione, autorizzato dal 1° luglio 1928, e non oltre il 31 dicembre 1928, il temporaneo distacco al Ministero della pubblica istruzione di impiegati dei ruoli del Ministero dell'economia nazionale.

tolto: Per lo stesso periodo di tempo passeranno a prestare temporaneo servizio presso il Ministero della pubblica istruzione tre agenti subalterni del Ministero dell'economia nazionale.

tolto: Entro il 31 dicembre 1928, sara' provveduto con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con quello per l'economia nazionale, alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e dell'economia nazionale e al definitivo assetto degli uffici e dei servizi della nuova Direzione generale di cui al precedente articolo.

tolto: Art. 7.

tolto: Le Materie gia' assegnate al Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale sono deferite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

tolto: Dei componenti il Consiglio suddetto quattro saranno nominati per gli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria e tre per gli istituti di scienze economiche e commerciali.

tolto: Presso il Consiglio superiore medesimo e' istituita una sezione per l'istruzione media tecnica composta di sette membri.

tolto: I membri di cui ai commi precedenti saranno scelti tra i professori stabili degli istituti superiori d'insegnamento tecnico, o fra i direttori d'istituti industriali, commerciali, e di scuole medie agrarie o fra persone di alta competenza nell'industria, nell'agricoltura e nel commercio nelle questioni relative all'ordinamento dell'istruzione tecnica.

tolto: Art. 8.

tolto: E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di promuovere entro il 1° ottobre 1930, sentiti i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le corporazioni, decreti Reali per coordinare gli ordinamenti delle scuole e degli istituti di cui all'art. 1, con quelli delle altre scuole e degli altri istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

tolto: Art. 9.

tolto: Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

tolto: Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 20 dicembre 1928 - Anno VII

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Martelli - Belluzzo - Mosconi.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1928-12-20;3230~art1 · fonte del testo

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