[1]Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti

[2]1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all'articolo 80, o di qualsiasi altro beneficiario ammissibile di cui all'articolo 67. 2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili. 3. La valutazione delle azioni di sviluppo e' effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunita'.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art70 · fonte del testo

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