[1]Turismo

[2]1. Le Parti cooperano allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'industria del turismo competitiva. In questo contesto, le Parti decidono in particolare di:

[3](a) stimolare lo sviluppo del settore del turismo in quanto generatore di crescita e di emancipazione economica, nonche' fonte di occupazione e di valuta straniera; (b) adoperarsi per attuare un'alleanza strategica che associ interessi pubblici, privati e comunitari per garantire lo sviluppo sostenibile del turismo; (c) effettuare operazioni congiunte in settori quali lo sviluppo dei prodotti e dei mercati, la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento delle strutture istituzionali; (d) collaborare in attivita' di formazione e di sviluppo di capacita' nel settore del turismo per migliorare la qualita' dei servizi; (e) collaborare per promuovere e sviluppare il turismo a livello locale tramite progetti pilota nelle zone rurali; (f) facilitare la libera circolazione dei turisti.

[4]2. Le Parti decidono di basare la cooperazione in materia di turismo in particolare sui seguenti orientamenti;

[5](a) rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali; (b) valorizzare il patrimonio culturale; (c) favorire la formazione, il trasferimento di know how e la sensibilizzazione in materia presso la popolazione nel suo complesso; (d) garantire un'interazione positiva tra il turismo e la protezione dell'ambiente; (e) promuovere la cooperazione regionale nell'Africa australe.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art60 · fonte del testo

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