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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, con le seguenti modificazioni:
[8]Il 1° comma dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
[9]«I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente, in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo il 1° luglio 1933».
[10]L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
[11]«Le pellicole non nazionali sonore per le quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse gia' fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana e fosse stato richiesto il visto di censura per la proiezione in pubblico, potranno essere proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2.
[12]«Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse stato gia' fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, ma non fosse stato richiesto il visto di censura, potranno ottenere il nulla osta, di cui all'articolo 3, ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno, in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purche' tale nulla osta sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e sia effettuato il pagamento della tassa stabilita all'art. 5».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1934 - Anno XII.
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Mussolini - Jung.
[17]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
