1. Prima di adottare la decisione sul trasferimento di una persona condannata, conformemente agli scopi del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra l'altro, la gravita' e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, oltre ad eventuali legami sociali e familiari che la stessa ha mantenuto nel suo luogo di origine, nonche' le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Laddove una persona condannata non abbia adempiuto gli obblighi finanziari imposti con la decisione giudiziaria o l'autorita' competente dello Stato di condanna non abbia ricevuto assicurazione dell'adempimento degli obblighi che ritiene rilevanti, lo Stato di condanna puo' rifiutare il trasferimento della persona condannata. 3. Ciascuno Stato informa tempestivamente l'altro Stato della sua. decisione di accettare, rinviare o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando i motivi in caso di rinvio o rigetto.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art10 · fonte del testo

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