[1]Decisione

[2]1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformita' alle finalita' del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Se, con la sentenza di condanna, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state inflitte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna puo' subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni o prescrizioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; e' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna. 3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari