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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 · Legge 3 febbraio 1997, n. 32
- Aggiornato al
- 3 marzo 1997
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno…
- Art. 3della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio…
- Art. 4Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno…
- Art. 5per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 6o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti…
- Art. 7di capitali e redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', senza indebito ritardo…
- Art. 8Nel caso in cui una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non…
- Art. 9delle controversie in materia di investimento 1. Le controversie, ivi comprese quelle…
- Art. 10delle controversie tra Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere in…
- Art. 11agli investimenti Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel…
- Art. 12fra Governi Le disposizioni del presente Accordo dovranno applicarsi indipendentemente…
- Art. 13di altre norme ed impegni speciali 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal…
- Art. 14in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti…
- Art. 15e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni e restera' in…
Altre partizioni dell’atto
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