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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981
Legge 18 gennaio 1983, n. 32
- Aggiornato al
- 15 febbraio 1983
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL…
- Art. 2La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Repubblica…
- Art. 3La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro…
- Art. 4I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pure i loro…
- Art. 5Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a…
- Art. 6Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente…
- Art. 7Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il…
- Art. 8il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto ala legislazione di un…
- Art. 9In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a), dell'articolo precedente: a) I…
- Art. 10Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo…
- Art. 11Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 12Le Autorita' Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione…
- Art. 13Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto…
- Art. 14I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno…
- Art. 15a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni…
- Art. 16Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di…
- Art. 17La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati…
- Art. 18Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle…
- Art. 19I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o soggiornano…
- Art. 20Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati…
- Art. 21Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi…
- Art. 22Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati…
- Art. 23Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati…
- Art. 24Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorita' e alle Istituzioni Competenti e…
- Art. 25Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorita' e alle Istituzioni Competenti…
- Art. 26Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti stabiliranno in accordi amministrativi…
- Art. 27Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti…
- Art. 28Le Autorita' Competenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente: tutte le…
- Art. 29L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti e' tenuta ad effettuare, su…
- Art. 30Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione per un importo…
- Art. 31L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere…
- Art. 32Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di…
- Art. 33Le disposizioni dell'articolo 29 paragrafo 2 sono applicabili anche alle spese relative…
- Art. 34La presente Convenzione sara' ratificata da entrambi gli Stati Contraenti secondo le…
- Art. 35La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo…
- Art. 36La presente Convenzione avra' una durata indeterminata, ma potra' essere denunciata in…
