[1]delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

[2]1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto e' possibile in via amichevole. 2. Qualora l'investitore ed una entita' di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di soluzione di controversie, si applichera' la procedura prevista in detto accordo. 3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia: - a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento; - b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, stipulata a Washington il 18 marzo 1965, qualora le Parti Contraenti vi abbiano aderito; - c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali. Una volta scelta una delle precedenti modalita' di composizione della controversia, l'investitore non potra' piu' seguire le altre due. 4. Nessuna Parte Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente la procedura giudiziale o arbitrale sino a quando le procedure non siano state concluse ed una Parte Contraente non si sia attenuta o non abbia ottemperato alla decisione presa dall'Autorita' Giudiziaria o dal Tribunale Arbitrale.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art9 · fonte del testo

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