I privilegi e le immunita' previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui l'Italia e' divenuta parte il 3 febbraio 1958, saranno applicati all'Ufficio, ai suoi locali, proprieta', redditi ed altri beni connessi con il funzionamento del Centro. Essi saranno altresi' applicati, nei limiti specificati per ciascuna categoria dalla citata Convenzione, al Direttore e ai funzionari di cui all'articolo 7, ai rappresentanti dell'UNICEF in seno al Comitato consultivo di cui all'articolo 8, limitatamente alla loro partecipazione ai lavori del Comitato stesso, nonche' agli esperti in missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;312~accordo-art9 · fonte del testo

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