fiscale 1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:

  • a)delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza;
  • c)dei diritti di successione e di trasferimento di proprieta' riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24;
  • d)delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
  • e)delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi;
  • f)delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 12. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art22 · fonte del testo

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