1. I veicoli adibiti al trasporto di merci devono essere idonei al trasporto da effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorche' essi vengano impegnati sul territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato. 2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori devono essere in possesso anche di un permesso speciale rilasciato dalle Autorita' competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose. 3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo in questione debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto deve essere effettuato lungo tale itinerario.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art8 · fonte del testo

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