1. Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatino che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle disposizioni interne, esse possono chiedere alle Autorita' competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti:

  • a)avvertimento;
  • b)ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione e' stata commessa. 2. Le Autorita' competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorita' richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art18 · fonte del testo

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