conducenti sono tenuti ad esibire i documenti che, in conformita' alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari per varcare la frontiera, nonche' i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche. Tali documenti devono essere esibiti su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 4 settembre 1989
