delle Parti contraenti 1. a) Le Parti contraenti la presente Convenzione accettano il sistema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale qui descritto e si impegnano ad adottarlo il piu' presto possibile. A tal fine:

  • i)quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo o un segno orizzontale per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti, con riserva di proroghe previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, s'impegnano a non usare un altro segnale, un altro simbolo od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o dare detta informazione.
  • ii)quando la presente Convenzione non prevede dei segnali, dei simboli o dei segni per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada le Parti contraenti possono usare per detti fini il segnale, il simbolo o il segno orizzontale che desiderano, con la riserva che detto segnale, detto simbolo o detto segno non sia gia' previsto nella Convenzione con un altro significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce.
  • b)al fine di permettere il miglioramento della tecniche di controllo della circolazione e tenuto conto dell'utilita' di procedere a delle esperienze prima di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, le Parti contraenti potranno, a titolo sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di strada alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire o completare, al piu' tardi dopo quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale che, pur possedendo tutte le caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di una installazione o di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione, avrebbe un significato diverso da quello che viene attribuito a detto segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale nella presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sul loro territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale non conforme al sistema definito nella presente Convenzione. Durante detto periodo ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed i simboli precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti nella presente Convenzione. 4. Nulla puo' essere interpretato nella presente Convenzione come vincolante per la Parti contraenti di adottare tutti i tipi di segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario, le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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