1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualita', allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre simili condizioni, le due Parti contraenti si adopereranno al fine di concludere specifici accordi al fine di semplificare le formalita' di controllo all'importazione mediante la presentazione di certificati rilasciati dalle Autorita' del Paese esportatore. 2. Gli accordi considerati al paragrafo 1 regoleranno la procedura per il rilascio dei certificati e le condizioni cui devono rispondere le merci affinche' i certificati stessi vengano riconosciuti nel Paese importatore. 3. Le Autorita' del Paese importatore avranno il diritto di verificare l'esattezza dei detti certificati e di assicurarsi della identita' della merce.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari