Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e della prova di identita', nonche' con riserva delle garanzie e delle misure di controllo necessarie, saranno ammessi reciprocamente da ciascuna Parte contraente all'importazione ed alla esportazione temporanee, in esenzione da qualsiasi diritto di entrata o di uscita, a meno che esso non costituisca un corrispettivo di servizi resi:

  • a)gli oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione;
  • b)i recipienti normalmente usati in commercio che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, e sempreche' non siano fatturati per cessione definitiva, vengano importati vuoti per essere riempiti e riesportati o importati pieni per essere vuotati e riesportati vuoti o riempiti;
  • c)gli utensili, gli strumenti e gli attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di farli eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione od altri simili, sia che detti oggetti vengano spediti, sia che vengano introdotti dal personale stesso;
  • d)le macchine, gli apparecchi e relative parti, spediti dal territorio di una delle Parti contraenti, per essere sperimentati nel territorio dell'altra Parte, alle condizioni da questa stabilite;
  • e)le copie dei film destinati a programmazioni gratuite per finalita' artistiche e culturali;
  • f)il materiale cinematografico vario, tra cui le pellicole impressionate, per riprese e lavorazioni di film;
  • g)I prodotti di ogni specie destinati ad esposizioni e fiere internazionali riconosciute dal Governo del Paese nel quale hanno luogo.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari