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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993
Legge 5 luglio 1995, n. 305
- Aggiornato al
- 25 luglio 1995
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, SULL'ISTITUTO EUROPEO DI…
- Art. 2del terreno Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 del presente Accordo sara'…
- Art. 3L'Italia adottera' ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo ed il…
- Art. 4incidentali all'uso del terreno 1. L'Agenzia avra' il diritto di costruire, entro i…
- Art. 5edilizia L'Italia si impegna a concedere all'Agenzia la necessaria licenza edilizia per…
- Art. 6costruzioni L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento delle…
- Art. 7del terreno L'Italia effettuera' a sue spese il necessario lavoro di preparazione sul…
- Art. 8annuale L'Agenzia paghera' all'Italia un canone annuale di 5.000 Lire Italiane come…
- Art. 9generale 1. L'Italia adottera' tutte le misure necessarie per assistere l'Agenzia a…
- Art. 10L'Agenzia avra' il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di…
- Art. 11' legale internazionale All'Italia non sara' attribuita nessuna responsabilita' giuridica…
- Art. 12' per pregiudizi o danni 1. L'Agenzia e' responsabile di ogni pregiudizio o danno…
- Art. 13di responsabilita' 1. L'Agenzia dovra' avere un'assicurazione sufficiente a coprire le…
- Art. 14e giurisdizione applicabile 1. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla…
- Art. 15' Ai fini dello svolgimento delle sue attivita' ufficiali nell'ambito del territorio…
- Art. 16all'immunita' L'Agenzia applichera' il paragrafo 1 a) dell'Articolo IV dell'Allegato I…
- Art. 17dalle imposte 1. L'Agenzia, le sue proprieta' ed i suoi beni saranno esentati…
- Art. 18dell'Agenzia L'Agenzia sara' esente da dazi e da ogni altro diritto, come pure da ogni…
- Art. 19ed Esportazioni di merci a) L'Agenzia sara' esentata da diritti doganali e da ogni altra…
- Art. 20e materiali dell'Agenzia 1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Agenzia…
- Art. 21di merci Le merci importate in esenzione da imposte e dazi alle condizioni dell'Articolo…
- Art. 22ed Esperti 1. Si riterra' che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri"…
- Art. 23Generale 1. In attuazione dell'Articolo XV dell'Annesso I alla Convenzione, il Direttore…
- Art. 24dell'Agenzia 1. Il personale dell'Agenzia che esercita le sue funzioni in Italia gode dei…
- Art. 25dall'imposta sul reddito I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro…
- Art. 26sociale L'Agenzia, il suo Direttore Generale, i membri del suo personale ed i loro…
- Art. 27comitato consultivo congiunto composto da rappresentanti dell'Agenzia e dalle Autorita'…
- Art. 28per l'entrata in vigore 1. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra…
- Art. 29Il presente Accordo puo' essere riveduto su richiesta dell'una o dell'altra parte. Gli…
- Art. 30Gli Annessi di cui al presente Accordo ed allegati ad esso sono parte integrante…
- Art. 31automatica Il presente Accordo cessera' di pieno diritto: a) in caso di scioglimento…
- Art. 32Ciascuna delle Parti puo' porre fine al presente Accordo con un preavviso di tre anni, a…
- Art. 33della cessazione 1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini dell'articolo…
- Art. 34Le Parti faranno ogni sforzo per sormontare tutte le difficolta' che potessero sorgere…
- Art. 35Ogni controversia in ordine alla interpretazione o attuazione del presente Accordo che…
- Art. 36privato Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del contratto di…
