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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 619 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.

tolto: I termini di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, sono prorogati al 30 giugno 1929.

tolto: La suindicata proroga non e', pero', applicabile alla produzione ed al commercio delle specialita' medicinali che vantino proprieta' ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale ed al buon costume e di quelle alle quali siano attribuite virtu' terapeutiche di sicuro effetto contro il cancro, il lupus e la tisi polmonare.

tolto: Art. 2.

tolto: Le domande per continuare a produrre specialita' medicinali agli effetti dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, quelle per continuare il commercio delle specialita' medicinali agli effetti dell'art. 14 dello stesso Regio decreto-legge e quelle per ottenere l'autorizzazione a continuare a fabbricare per vendere i prodotti indicati nell'art. 12 del Regio decreto-legge medesimo, debbono essere presentate al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1928.

tolto: Per la registrazione di specialita' medicinali e per l'autorizzazione a fabbricare per vendere i prodotti di cui all'articolo 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, chieste dopo la scadenza del suindicato termine, sara' indistintamente applicata la tassa di cui al n. 3 della tabella A, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

tolto: Art. 3.

tolto: Per la vendita al pubblico delle specialita' medicinali con indicazione di uso per i bambini, contenenti una o piu' sostanze tossiche aventi azione stupefacente in proporzioni non superiori a quelle indicate nella tabella A, annessa al regolamento 9 novembre 1923, n. 2534, sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

tolto: E' data, inoltre, facolta' al Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale consultiva per le specialita' medicinali, di stabilire a quali altri prodotti debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione del presente articolo.

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: Art. 4.

tolto: Nei casi in cui da disposizioni di legge o da ordinanze prefettizie sia reso obbligatorio, per interventi profilattici o curativi anche a scopo zooiatrico, l'uso dei sieri, vaccini ed affini, la somministrazione degli stessi puo' essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, per l'occorrente impiego da aver luogo sotto la vigilanza degli uffici medesimi.

tolto: Art. 5.

tolto: Ai numeri 3°, 4°, 5°, 6° della tabella A annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono sostituiti i seguenti:

tolto: 3° tassa per registrazione sanitaria di specialita' medicinali estere o nazionali, per ogni specialita', serie o categoria di specialita'............. L. 1000 4° tassa di nuova registrazione sanitaria per specialita' estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialita', serie o categoria di specialita'................ » 100 5° tassa annua per ogni specialita' estera o nazionale, serie o categoria di specialita' registrate....... » 250 6° tassa per registrazione sanitaria di specialita' estere o nazionali gia' esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1928, per ogni specialita', serie o categoria di specialita'.............. » 500 Art. 6.

tolto: E' data facolta' al Governo del Re di prorogare, ove occorra, i termini di cui agli articoli 1, 2, 5 (n. 6°).

tolto: Art. 7.

tolto: Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

tolto: Il Capo del Governo, Ministro proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Rocco - Mosconi - Martelli.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1928-12-06;3037~art1 · fonte del testo

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