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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 · Legge 24 ottobre 2003, n. 303
- Aggiornato al
- 12 novembre 2003
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA…
- Art. 2Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria…
- Art. 4Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla…
- Art. 5Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce…
- Art. 6Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e…
- Art. 7Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed…
- Art. 8Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria…
- Art. 9Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure…
- Art. 10I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate…
- Art. 11Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte…
- Art. 12L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le…
- Art. 13Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni…
- Art. 14Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo…
- Art. 15Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza…
- Art. 16Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' a quest'Accordo, le Parti…
- Art. 17L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di…
- Art. 18Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali convengono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati…
- Art. 20Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi'…
- Art. 21Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di…
- Art. 22Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti…
- Art. 23Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di…
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