Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: PROTOCOLLO SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E VALIDITA' DEI BREVETTI COMUNITARI (Protocollo sulle controversie) Articolo 1 Tribunale dei brevetti comunitari 1. Gli Stati contraenti designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati "tribunali dei brevetti comunitari", che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente protocollo. 2. La denominazione dei tribunali dei brevetti comunitari e la loro competenza territoriale sono specificate nell'allegato del presente protocollo. Tuttavia, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la denominazione di questi tribunali e la loro competenza territoriale saranno notificate al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee al piu' tardi al momento della ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario. 3. Ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale dei tribunali in oggetto e' notificato dallo Stato contraente interessato al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art1 · fonte del testo
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