Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: e ricusazione 1. I membri delle divisioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione. 2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivogia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione. 3. I membri di una divisione di annullamento possono essere ricusati da una delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialita'. La ricusazione non e' ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non puo' essere basata sulla nazionalita' dei membri. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro e' sostituito, in seno alla divisione, dal suo supplente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art9 · fonte del testo
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