Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: del cumulo delle protezioni 1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale e' stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorita', con la medesima data di priorita', questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui:
tolto: a) e' scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione;
tolto: b) la procedura di opposizione e' chiusa e la validita' del brevetto comunitario e' stata mantenuta, ovvero
tolto: c) il brevetto nazionale e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). 2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva. 3. Ogni Stato contraente puo' determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso puo' inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti. 4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art75 · fonte del testo
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