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complementari sul riconoscimento e sull'esecuzione 1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'articolo 27, punti 3 e 4 della convenzione di esecuzione. 2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, e' riconosciuta unicamente la decisione della prima autorita' giudiziaria adita. Nessuna delle parti puo' avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorita' giudiziaria che l'ha pronunciata.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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