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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996 · Legge 28 agosto 1997, n. 301
- Aggiornato al
- 15 settembre 1997
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle…
- Art. 3Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra…
- Art. 7Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il…
- Art. 8Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio…
- Art. 9Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, e' necessario ottenere…
- Art. 10effetti del presente accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di…
- Art. 11I servizi previsti alle lettere 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo…
- Art. 12Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del…
- Art. 13L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il…
- Art. 14Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei…
- Art. 15L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto…
- Art. 16Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da…
- Art. 17I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli…
- Art. 18modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 19I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto…
- Art. 20I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme…
- Art. 21Ciascuna parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli…
- Art. 22Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 23ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne'…
- Art. 24I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato…
- Art. 25La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 26restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di…
- Art. 27Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte…
- Art. 28E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti…
- Art. 29legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non…
- Art. 30I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di…
- Art. 31Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed…
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