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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993 · Legge 5 luglio 1995, n. 300
- Aggiornato al
- 25 luglio 1995
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SULLA…
- Art. 2e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e Clausola della nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per Danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 6dei Capitali, dei Profitti e dei Redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati…
- Art. 9di controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Ogni controversia insorta tra una…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di…
Altre partizioni dell’atto
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