in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo, o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487~protocollo-art11 · fonte del testo

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