Articolo J - Emendamenti. 1 Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di emendamento alle parti III a VI presentata da una Parte o dal Comitato governativo, e' comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della presente Carta. 2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente e' esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo adottato all'approvazione del Comitato dei Ministri previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare. Dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo e' comunicato alle Parti per accettazione. 3 Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta entrera' in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui detta Parte avra' informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione. 4 Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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