- Diritto alla formazione professionale Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano: 1 ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali; 2 ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro; 3 ad adottare o a favorire, come opportuno: a provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti; b provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro; 4 ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data; 5 ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme: a riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri; b concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati; c inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro su domanda del suo datore di lavoro; d garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art10 · fonte del testo

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