Ai fini della presente Convenzione:

  • a)si intende per "inquinamento" l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, quando essa produce effetti nocivi come danni alle risorse biologiche, rischi per la salute dell'uomo, impedimento alle attivita' marittime ivi compresa la pesca, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare dal punto di vista della sua utilizzazione, e degradazione dei valori di massima concentrazione ammissibile;
  • b)si intende per "Organizzazione" l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segretariato in virtu' dell'articolo 13 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art2 · fonte del testo

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